TITOLO III
Gli
organi del comune
Capo 1
Gli organi di Governo del Comune
1. Sono organi di governo del Comune :
IL CONSIGLIO ;
LA GIUNTA ;
IL SINDACO
Spettano a tali Organi i compiti, le attribuzioni e le funzioni loro assegnati dalla Legge e dal presente Statuto.
1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità locale, dalla quale viene eletto, ed esercita la funzione prioritaria di indirizzo e di controllo politico-amministrativo volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi determinati con gli atti fondamentali e nel documento programmatico, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme dei regolamenti.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alle norme di legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo l’indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio
comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone la Legge ed
il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto
dal Sindaco o dal suo sostituto e con le modalità stabilite dal regolamento
stesso dal Vice Sindaco ed in caso di assenza o impedimento di questo dall’Assessore
più anziano.
3. Fino alla elezione del Sindaco nei casi
previsti dall’art. 20 della Legge n. 81\93 le funzioni del Sindaco sono svolte
dal Vice Sindaco.
4. La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata entro dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni
dalla convocazione.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente
con avviso notificato ai Consiglieri cinque giorni liberi prima.
6. Nei casi d’urgenza con avviso notificato almeno 24 ore prima ; l’apposito
regolamento disciplinerà le convocazioni d’urgenza.
7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con
voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono
stabilite le modalità per tutte le votazioni.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche,
salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
9. Alle sedute del Consiglio Comunale deve
partecipare il Segretario Comunale o chi ne fa le veci, il quale ne redige il
verbale.
10. Per la validità delle sedute, ai sensi dell’art. 127 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio
1915, n.148 e successive modifiche ed integrazioni, occorre almeno la metà
dei consiglieri assegnati.
11. Non occorrono a determinare la validità dell’adunanza i Consiglieri che
escono dalla sala prima della votazione, i Consiglieri tenuti obbligatoriamente
ad assentarsi, gli Assessori scelti tra i cittadini non facente parte del Consiglio
Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, salvo quelle per le quali la Legge o lo Statuto non prescrive espressamente maggioranze speciali o qualificate. Per le determinazioni di cui sopra si fa esplicito riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell’adozione del presente Statuto.
12. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti il Consiglio Comunale presenti al momento della votazione.
13. Le nomine che competono al Consiglio Comunale
in rappresentanza del Comune presso Enti e Aziende od Istituzioni sono ispirate
a criteri di trasparenza e di competenza professionale e gestionale.
14. Per tali nomine è sufficiente la maggioranza
relativa dei voti espressi.
15. A parità di voti viene eletto il Consigliere che nelle consultazioni elettorali
ha riportato il maggior numero di voti.
16. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, sono nominati
coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti,
il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nelle consultazioni
elettorali.
17. Per le nomine da attribuire a persone non
rivestenti la qualifica di consigliere comunale è richiesta la presentazione
di un curriculum personale.
18. Ogni proposta sottoposta all’esame del
Consiglio, corredata dai pareri dei funzionari, previsti per legge, deve essere
depositata nei modi previsti dal regolamento almeno 24 ore prima della riunione
perché i Consiglieri possano prenderne visione.
19. Il Consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti di
Enti, Associazioni, Organizzazioni, portatori di interessi diffusi, costituiti
in associazioni o comitati, e persone singole su questioni di interesse collettivo.
20. Per esigenze particolari, il Consiglio
Comunale può essere tenuto in luoghi diversi dalla Sede Comunale ; la convocazione
viene disposta dal Sindaco sentiti i capigruppo consiliari.
1. I Consiglieri entrano in carica a seguito della loro proclamazione ed in
caso di surrogazione, dopo l’adozione del relativo atto deliberativo.
2. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato,
con piena libertà di opinione e di voto.
Essi sono responsabili del voto che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla
votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.
4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento,
ha diritto di :
Esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio ;
Presentare all’esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
Ottenere :
Dagli Uffici del Comune, delle Aziende ed Enti
dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento
del proprio mandato ;
Dal Segretario Comunale e dalla Direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie di atti o documenti che risultano necessari per l’espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa , entro tre giorni.
5. Il consigliere ha l’obbligo di osservare
il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti
dalla legge.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate ai sensi dell’art.5,
comma 1 della legge n.127 del 1997. Esse sono irrevocabili, non necessitano
della presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non
oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate deliberazioni.
7. Il Consigliere, che, per motivi personali,
di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione,
deve assentarsi dall’adunanza per la durata del dibattito e della votazione
stessa richiedendo che sia fatta constare a verbale. Il Regolamento definisce
i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d’interessi.
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto
dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni
loro attribuiti, fino alla nomina del successore.
9. Il Consigliere anziano è il Consigliere
che nella elezione a tale carica, ha conseguito la cifra elettorale più alta,
costituita dalla somma dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita
le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti
stabiliti dal secondo comma dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990,n. 142 e
successive modificazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali
per l’organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi
della politica Amministrativa dell’Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio
Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni
della Legge suddetta, sia emanate con Leggi ad essa successiva, nonché quelli
relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri
Comunali ed alla loro surrogazione.
3. Spetta in particolare al Consiglio stabilire
quali addetti al servizio di polizia municipale, muniti della qualità di agente
di pubblica sicurezza, possono portare senza licenza le armi di cui possono
essere dotati in relazione al tipo di servizio , nei termini e nelle modalità
previste dal regolamento, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale
dell’Ente (art.17, comma 134, legge n.127/97).
I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio capogruppo.
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei gruppi consiliari i locali ed i servizi necessari per l’adeguato funzionamento delle loro funzioni, e per iniziative pubbliche inerenti al loro mandato.
É istituita la conferenza capigruppo i cui compiti sono demandati al Regolamento.
1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti con criterio
proporzionale fra maggioranza e minoranza.
2. Il numero, la composizione, le norme di
funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e le modalità di elezione dei
componenti delle commissioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio
Comunale.
3. Le Commissioni hanno la facoltà di avvalersi di funzionari comunali, di
esperti esterni all’Amministrazione e anche di Associazioni in relazione a
specifiche e complesse deliberazioni.
4. Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri
deliberativi.
5. Il Consiglio Comunale può istituire, altresì Commissioni temporanee, speciali,
o d’inchiesta per lo studio, la valutazione e l’impostazione di progetti, piani,
interventi, problemi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza
ordinaria delle Commissioni permanenti.
6. Entrambe le Commissioni possono indire udienze
conoscitive e confronti con i rappresentanti delle Associazioni interessate
per materia di pertinenza.
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco
e da numero quattro Assessori, due dei quali possono non fare parte del Consiglio
Comunale purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla
carica di Consigliere.
2. La nomina, la revoca, le competenze ed il
funzionamento sono stabilite dalla Legge.
3. Il Sindaco provvede alla nomina della Giunta
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Fino a tale nomina si intendono prorogati
i poteri e le funzioni della Giunta uscente.
Art. 20
Le sedute della Giunta
1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, per trattare gli argomenti proposti dai singoli Assessori e dai responsabili delle aree funzionali.
1. La Giunta Comunale, quale Organo di collaborazione del Sindaco e di attuazione degli indirizzi politici del Consiglio, compie tutti gli atti amministrativi che la Legge o lo Statuto non riservino ad altri soggetti.
In particolare compete alla Giunta :
l’adozione dei regolamenti di cui agli artt.5
e6 della legge 127/97.
Riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività svolta, fungendo, tra l’altro, anche da organo propositivo e d’impulso nei confronti di quest’ultimo.
Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell’Amministrazione e la rappresenta.
Il Sindaco presta davanti al consiglio nella seduta d’insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
Al Sindaco compete :
- rappresentare l’Ente ;
- convocare e presiedere il consiglio e la Giunta
- sovrintendere al funzionamento dei servizi
e degli uffici ;
- sovrintendere all’esecuzione degli atti e all’espletamento
delle funzioni attribuite o delegate al Comune, tanto dallo Stato quanto dalla
Regione ;
- coordinare, nell’ambito della disciplina regionale
e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari di apertura e
di chiusura degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari
di apertura al pubblico degli uffici periferici delle PP.AA. ;
- provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni ;
- provvedere alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché all’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna ;
- esercitare delle ulteriori funzioni eventualmente ad esso attribuite da norme di legge e di regolamento, nonché dello Statuto.
Inoltre, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende :
- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, nonché agli adempimenti di legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica ;
- all’emanazione di atti in materia di ordine e di pubblica sicurezza, di sanità e di igiene pubblica, nell’ambito della competenza di legge e di regolamento ;
- allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
In caso di occasionale assenza o impedimento, le funzioni del Sindaco sia nella veste di Capo dell’Amministrazione che in quella di Ufficiale di Governo sono svolte, salvo diversa disposizione di legge, dal Vice Sindaco o, in assenza di questi, dall’Assessore più anziano d’età