TITOLO  III
Gli organi del comune

Capo 1
Gli organi  di Governo del Comune

Art. 12

Organi di Governo

1. Sono organi di governo del Comune :
IL CONSIGLIO ;
LA GIUNTA ;
IL SINDACO 

Spettano a tali Organi i compiti, le attribuzioni e le funzioni loro assegnati dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 13

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità  locale, dalla quale viene eletto, ed esercita la funzione prioritaria di indirizzo e di controllo politico-amministrativo volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi determinati con gli atti fondamentali e nel documento programmatico, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme dei regolamenti.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alle norme di legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo l’indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14

Le sedute del Consiglio

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone la Legge ed il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto e con le modalità stabilite dal regolamento stesso dal Vice Sindaco ed in caso di assenza o impedimento di questo dall’Assessore più anziano.
3. Fino alla elezione del Sindaco nei casi previsti dall’art. 20 della Legge n. 81\93 le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata entro dieci giorni  dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente con avviso notificato ai Consiglieri cinque giorni liberi prima.
6. Nei casi d’urgenza con avviso notificato almeno 24 ore prima ; l’apposito regolamento  disciplinerà le convocazioni d’urgenza.
7. Le  votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono  limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
9. Alle sedute del Consiglio Comunale deve partecipare il Segretario Comunale o chi ne fa le veci, il quale ne redige il verbale.
10. Per la validità delle sedute, ai sensi dell’art. 127 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n.148 e successive modifiche ed integrazioni, occorre almeno la metà  dei consiglieri assegnati.
11. Non occorrono a determinare la validità dell’adunanza i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, i Consiglieri  tenuti obbligatoriamente ad assentarsi, gli Assessori scelti tra i cittadini non facente parte del Consiglio

Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, salvo quelle per le quali la Legge o lo Statuto non prescrive espressamente maggioranze speciali o qualificate. Per  le determinazioni di cui sopra si fa esplicito riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell’adozione del presente Statuto.

12. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale presenti al momento della votazione.
13. Le nomine che competono al Consiglio Comunale in rappresentanza del Comune presso Enti e Aziende od Istituzioni sono ispirate a criteri di trasparenza e di competenza professionale e gestionale.
14. Per tali nomine è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi.
15. A parità di voti viene eletto il Consigliere che nelle consultazioni  elettorali ha  riportato il  maggior numero di voti.
16. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che abbiano  conseguito il maggior numero di voti e, a parità  di voti, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nelle consultazioni elettorali.
17. Per le nomine da attribuire a persone non rivestenti la qualifica di consigliere comunale è richiesta la presentazione di un curriculum personale.
18. Ogni proposta sottoposta all’esame del Consiglio, corredata dai pareri dei funzionari, previsti per legge, deve essere depositata nei modi previsti dal regolamento almeno 24 ore prima della riunione perché i Consiglieri possano prenderne visione.
19. Il Consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti di Enti, Associazioni, Organizzazioni, portatori di  interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, e persone singole su questioni di interesse collettivo.
20. Per esigenze particolari, il Consiglio Comunale può essere tenuto in luoghi diversi dalla Sede Comunale ; la convocazione viene disposta dal Sindaco sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 15

I Consiglieri

1. I Consiglieri  entrano in carica a seguito della loro proclamazione ed in caso di surrogazione, dopo l’adozione del relativo atto deliberativo.
2. I Consiglieri Comunali esercitano  le loro funzioni senza vincolo di  mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

Essi sono responsabili del voto che esprimono  sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso  parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.
4. Ogni consigliere  comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di :

Esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti  alla competenza deliberativa del Consiglio ;

Presentare all’esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

Ottenere :
Dagli Uffici del Comune, delle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato ;

 Dal Segretario Comunale e dalla Direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie di atti o documenti che risultano necessari per l’espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa , entro tre giorni.

5. Il consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere  sono presentate  ai sensi dell’art.5, comma 1 della legge n.127 del 1997. Esse sono irrevocabili, non necessitano della presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni.
7. Il Consigliere, che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall’adunanza per la durata del dibattito e della votazione stessa richiedendo che sia fatta constare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d’interessi.
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina del successore.
9. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica, ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 16

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990,n. 142 e successive modificazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l’organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina  gli indirizzi della politica Amministrativa dell’Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia emanate con Leggi ad essa successiva, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.
3. Spetta in particolare al Consiglio stabilire quali addetti al servizio di polizia municipale, muniti della qualità di agente di pubblica sicurezza, possono portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio , nei termini e nelle modalità previste dal regolamento, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’Ente (art.17, comma 134, legge n.127/97).

Art. 17

I gruppi consiliari

I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio capogruppo.

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei gruppi  consiliari i locali ed i servizi necessari per l’adeguato funzionamento delle loro funzioni, e per iniziative pubbliche inerenti al loro  mandato.

É  istituita la conferenza capigruppo i cui compiti sono demandati al Regolamento.

Art. 18

Le commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti  con criterio proporzionale fra maggioranza e minoranza.
2. Il numero, la composizione, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e le modalità di elezione dei componenti delle commissioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni hanno la facoltà di avvalersi di funzionari comunali, di esperti esterni all’Amministrazione e anche di Associazioni in relazione  a specifiche e complesse deliberazioni.
4. Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti  poteri deliberativi.
5. Il Consiglio Comunale può istituire, altresì  Commissioni temporanee, speciali, o d’inchiesta per lo studio, la valutazione e l’impostazione di progetti, piani, interventi, problemi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti.
6. Entrambe le Commissioni possono indire udienze conoscitive e confronti con i rappresentanti delle Associazioni interessate per materia di pertinenza.

Art. 19

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da numero quattro Assessori, due dei quali possono non fare parte del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. La nomina, la revoca, le competenze ed il funzionamento sono stabilite dalla Legge.
3. Il Sindaco provvede alla nomina della Giunta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Fino a tale nomina si intendono prorogati i poteri e le funzioni della Giunta uscente.

 

Art.  20

Le sedute della Giunta

1. La  Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, per trattare gli argomenti proposti dai singoli Assessori e dai responsabili delle aree funzionali.

Art. 21

Le competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale, quale Organo  di collaborazione del Sindaco e di attuazione degli indirizzi politici del Consiglio, compie tutti gli atti amministrativi che la Legge o lo Statuto non riservino ad altri soggetti.

In particolare compete alla Giunta :

l’adozione dei regolamenti di cui agli artt.5 e6 della legge 127/97.

Riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività svolta, fungendo, tra l’altro, anche da organo propositivo e d’impulso nei confronti di quest’ultimo.

Art. 22

Il Sindaco

Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell’Amministrazione e la rappresenta.

Il Sindaco presta davanti al consiglio nella seduta d’insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Al Sindaco compete :
- rappresentare l’Ente ;

- convocare e presiedere il consiglio e la Giunta

- sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ;

- sovrintendere all’esecuzione degli atti e all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune, tanto dallo Stato quanto dalla Regione ;

- coordinare, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle PP.AA. ;

- provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni ;

- provvedere alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché all’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna ;

- esercitare delle ulteriori funzioni eventualmente ad esso attribuite da norme di legge e di regolamento, nonché dello Statuto.

Inoltre, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende :

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, nonché agli adempimenti di legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica ;

- all’emanazione di atti in materia di ordine e di pubblica sicurezza, di sanità e di igiene pubblica, nell’ambito della competenza di legge e di regolamento ;

- allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

In caso di occasionale assenza o impedimento, le funzioni del Sindaco sia nella veste di Capo dell’Amministrazione che in quella di Ufficiale di Governo sono svolte, salvo diversa disposizione di legge, dal Vice Sindaco o, in assenza di questi, dall’Assessore più anziano d’età