TITOLO  II
Istituti di partecipazione

Art. 6
Referendum consultivo

E’ ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale.
Il referendum può essere promosso :
Dal Consiglio Comunale  con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
Da almeno seicento elettori del Comune.
L’iniziativa  spetta al Comitato Promotore.
Sull’ammissibilità del referendum giudica il comitato dei garanti composto dal pretore Circondariale, dal Segretario Comunale e dal Difensore Civico.
Sono escluse dal Referendum le seguenti materie :
Designazioni e Nomine ;
Espropriazioni per pubblica utilità ;
Tributi e Bilancio.
Il referendum non ha luogo se gli organismi comunali competenti adottano espliciti provvedimenti che recepiscono l’oggetto del Referendum.
Il Referendum è valido se alla votazione partecipa almeno un terzo degli aventi diritto.
Il quesito sottoposto al Referendum è  dichiarato accolto se ottiene la maggioranza dei voti validi.
Entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del Referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto al Referendum.
Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del Referendum , deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente soddisfacenti motivazioni, approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati.
Il regolamento determina la composizione e le funzioni del Comitato  Promotore, i poteri del Comitato dei Garanti, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscritti, i tempi e lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 7
Il Difensore Civico

A tutela del cittadino e a garanzia dell’imparzialità e della correttezza amministrativa, è istituito l’Ufficio del Difensore Civico con sede nel Palazzo Municipale.
Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, con votazione segreta, a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni, da tenersi in distinte sedute consiliari, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, sarà sufficiente il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri  assegnati al Comune.
Il Difensore Civico dura in carica quattro anni ed esercita le sue funzioni fino all’elezione del successore .Può essere rieletto una sola volta.
Il Difensore Civico è scelto fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio.

Non sono eleggibili :
- Coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti per  la elezione  a Consigliere Comunale ;
- I parenti e gli affini di secondo grado del Sindaco e degli Assessori Comunali in carica ;
- Coloro che sono stati candidati in una qualsiasi lista nelle ultime Elezioni Amministrative Comunali ;
- I Segretari di partito a livello Comunale e i Dirigenti di partito in ambito Provinciale e Regionale ;
- Coloro che ricoprono incarichi elettivi in qualsiasi Ente Locale e i membri delle USL e delle Comunità Montane.

Dal momento dell’elezione tra il Difensore Civico e il Comune non deve intercorrere nessun rapporto di natura economica, sia esso Professionale, Imprenditoriale o Commerciale.
Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi  all’esercizio delle sue funzioni o per documentata inefficienza, dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

La revoca  può essere richiesta da un terzo dei Consiglieri Comunali  o da almeno cento cittadini elettori, con istanza motivata indirizzata al Sindaco.

Il Comune, previa Convenzione, può estendere i compiti e le funzioni del Difensore Civico ed altri Enti Pubblici operanti nel proprio territorio.

Il Difensore Civico :
- Interviene, su segnalazione dei cittadini o di propria iniziativa, presso le Autorità competenti al fine di eliminare gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Cura, a richiesta dei cittadini singoli o associati, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’Amministrazione comunale.

Informa chi ha richiesto il suo intervento delle iniziative intraprese, delle risposte ottenute e dei risultati conseguiti.

Esercita le attribuzioni di cui all’art.17, commi 38 e 39, della legge 15/05/1997, n.127, con le modalità previste dal Regolamento disciplinante le adunanze consiliari.

Invia annualmente al Sindaco una relazione sull’attività svolta. Il Sindaco la trasmette al Consiglio Comunale.

Invia ogni sei mesi al Consiglio Comunale una relazione su argomenti specifici previsti dai regolamenti.

10. Fino all’istituzione del Difensore Civico, il controllo di cui al precedente comma 9, lettera D, è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 8
Iniziativa popolare

E’ garantito ai cittadini, singoli o associati il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte all’Amministrazione Comunale, di ottenerne un tempestivo esame e di ricevere una risposta entro 15 gg.
Richiesta che deve provenire da almeno 150 cittadini, qualora la proposta ha come oggetto :
- Modifiche Statutarie ;
- Istituzione di una Commissione di Inchiesta ;
- Proposte di deliberazione per Giunta o Consiglio Comunale.

Il Sindaco inserisce la proposta nella prima riunione utile del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale ; in ogni caso entro 40 giorni dalla presentazione.

Art. 9
Consultazione popolare

Il Consiglio Comunale prima dell’adozione di atti che interessano l’intera collettività o una singola Frazione può attivare forme di consultazione della popolazione interessata.

Il regolamento contiene forme e modalità della Consultazione Popolare.

Art. 10
Diritto all’informazione

L’Amministrazione Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni relative alla attività da essa svolta.

L’informazione deve essere completa, esatta e tempestiva .

Tutti gli atti deliberativi dell’Ente sono consultabili presso gli Uffici Comunali.

Il diritto di informazione si esercita  nei termini e con le modalità disciplinate dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 11
Valorizzazione delle forme associative

Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni  di volontariato, garantisce la propria collaborazione quando le finalità di queste non contrastino con i principi fondamentali  del Comune.

Tali associazioni per accedere alle diverse forme di collaborazione col Comune, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, dovranno essere inserite in un Albo Comunale delle Associazioni.

Le Associazioni possono avanzare proposte e chiedere di essere sentite dall’Amministrazione Comunale nei settori di loro competenza.

L’Amministrazione Comunale è tenuta a consultare preventivamente le Associazioni riconosciute su decisioni di una certa importanza riguardanti i settori di loro competenza.