TITOLO IV

Organi ed Uffici

 

Capo I

Il Segretario

 

Art. 23

Principi

 

L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Direttore Generale, ove nominato, o al Segretario Comunale che l’esercita, avvalendosi degli uffici,  nel rispetto degli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

 

 

2. Il Comune assume come caratteri essenziali dell’organizzazione degli uffici i criteri dell’autonomia, della funzionalità, della professionalità e dell’imparzialità.

 

3. Le nomine, i compiti e le attribuzioni delle funzioni di responsabilità sono disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi.

 

 

Art.24

Il Segretario Generale

 

1. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla Legge, dallo Statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell’azione amministrativa.

 

2. Il Segretario generale, in mancanza del Direttore Generale, adotta gli atti di competenza dei responsabili di area o servizi che per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di detti funzionari, ovvero in caso di vacanza del posto.

 

3. Il Sindaco nomina il Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui al comma 75 dell’art.17, legge 127/97.

 

4. Può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta, per violazione del dovere d’ufficio.

 

Art.25

Vice Segretario

 

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all’art.18 del presente Statuto e il Segretario Generale, può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario Generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. 

 

 

Art.26

Unione tra Comuni

 

1. E’ data facoltà al Comune di consorziarsi con altri Enti fino al raggiungimento dei 15.000 abitanti, anche al fine della nomina del Direttore Generale.

 

2. In attuazione dei principi della Legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla Legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

  

 

Capo II

Gli Uffici

 

Art. 27

Principi strutturali

 

L’Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi, anche al fine di garantire la piena osservanza delle disposizioni della Legge 241/1990 :

Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi ;

Analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato ;

Individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti ;

Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

 

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, nonché disciplina i rapporti fra il Direttore Generale, ove nominato, il Segretario e i responsabili degli uffici.

 

3. I dipendenti comunali non possono compiere attività professionali, se non debitamente autorizzati da parte dell’Amministrazione comunale.

 

 

Art. 28

Disciplina del personale

 

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture e l’adeguamento delle stesse alle norme di sicurezza e salute di cui alla legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

 

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

 

 Art. 29

Responsabilità disciplinare del personale

 

Il Regolamento  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ovvero un apposito regolamento, disciplinerà  la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio.

 

 Art. 30

Collaborazioni esterne

 

Il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l’eventuale ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

 

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilire :

la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma ;

i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico ;

la natura privatistica del rapporto.

 

 

Capo III

I servizi pubblici

 

 Art. 31

Obiettivi, forme di gestione

 

L’attività diretta  a conseguire, nell’interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

 

2.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto :

Per i servizi di gestione in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalenza capitale locale ;

b) Per gli altri servizi la comparazione, avverrà tra le gestioni in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unioni di Comuni, ovvero Consorzio.

 

Nell’istituzione ed organizzazione dei servizi, la cui disciplina viene demandata ai regolamenti, devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazioni, partecipazione, a tutela degli utenti.

 

 Art. 32

Piano dei servizi

 

Il Consiglio approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il  piano deve indicare :l’oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo servizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed  il  piano finanziario di investimento e gestione.

 

L’assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all’ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

 

Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.

 

La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e Consorzi, anche previo accordo di programma.

In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all’ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella Legge e nello Statuto.

 

A seguito delle risultanze rilevanti dall’atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità  di esercizio debbono rendere effettivi i principi, di formazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

 

Salvo che ciò risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell’Ente adibito a servizi per i quali sia stata prescelta la forma indiretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori e l’Ente dovrà conseguentemente ridimensionare la propria  dotazione organica.

 

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

 

Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di  raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

 

Art. 33

Gestione in economia

 

Il Comune gestisce in economia i servizi per le loro modeste dimensioni o per le loro  caratteristiche  non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

 

Con apposite norme di natura  regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi speciali assunti dal Comune.

 

 Art. 34

Aziende speciali

 

Il Consiglio Comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito Statuto e da propri  Regolamenti interni, approvati questi ultimi dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.

 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati (dal Consiglio Comunale ) dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio (fuori dal proprio seno), tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.

 

 Art. 35

Istituzioni

 

Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione, e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano : i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidati.

 

Il regolamento di cui al precedente I comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le norme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

 

Gli indirizzi da assolvere sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

 

Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

 

 Art. 36

Organi : Il Consiglio di Amministrazione

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.

 

Il regolamento disciplina in numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti per i componenti la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell’organico.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

 

 Art. 37

Il Presidente

 

Il Presidente dell’istituzione è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione  a Consigliere Comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

 

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

 

 Art. 38

Il Direttore

 

Il direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità  previste dal regolamento, egli dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

 

 Art. 39

Nomina Consigli Amministrazione

 

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni nominati, dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio  e sulla base di documento, corredato dal curriculum di ogni candidato, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

 

Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, dal Sindaco, che provvede contestualmente alla  loro sostituzione sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

 

 Art. 40

Le società per azioni

 

Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazioni imprenditoriali o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

 

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

 

Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, e agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonchè, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

 

Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d’amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell’art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

 

 Art. 41

Concessione dei servizi

 

1. Per la concessione dei servizi a terzi, aziende speciali, istituzioni, società per azioni, decide il Consiglio Comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

 

 Art. 42

Principio di associazionismo

 

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere anche mediante Commissioni o altri organismi all’uopo nominati.