L’attività gestionale
dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica
di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al
Direttore Generale, ove nominato, o al Segretario Comunale che l’esercita,
avvalendosi degli uffici, nel rispetto
degli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta
e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l’osservanza
dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Comune assume come
caratteri essenziali dell’organizzazione degli uffici i criteri dell’autonomia,
della funzionalità, della professionalità e dell’imparzialità.
3. Le nomine, i compiti e le
attribuzioni delle funzioni di responsabilità sono disciplinate dal regolamento
degli uffici e dei servizi.
1. Il Segretario Generale
svolge i compiti che gli sono assegnati dalla Legge, dallo Statuto, dal
regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune
nell’azione amministrativa.
2. Il Segretario generale,
in mancanza del Direttore Generale, adotta gli atti di competenza dei
responsabili di area o servizi che per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o
attribuibili alla responsabilità di detti funzionari, ovvero in caso di vacanza
del posto.
3. Il Sindaco nomina il
Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui al comma 75
dell’art.17, legge 127/97.
4. Può essere revocato con
provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta, per
violazione del dovere d’ufficio.
1. Il Sindaco, sentita la
Commissione di cui all’art.18 del presente Statuto e il Segretario Generale,
può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario
Generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso
spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di
vacanza, assenza o impedimento.
1. E’ data facoltà al Comune
di consorziarsi con altri Enti fino al raggiungimento dei 15.000 abitanti,
anche al fine della nomina del Direttore Generale.
2. In attuazione dei
principi della Legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale,
ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità
previsti dalla Legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le
strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
L’Amministrazione del Comune
si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai
seguenti principi, anche al fine di garantire la piena osservanza delle
disposizioni della Legge 241/1990 :
Organizzazione del lavoro
non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi ;
Analisi ed individuazione
delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia
dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato ;
Individuazione di
responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei
soggetti ;
Superamento della
separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima
flessibilità delle strutture e del personale.
Il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di
gestione della struttura interna, nonché disciplina i rapporti fra il Direttore
Generale, ove nominato, il Segretario e i responsabili degli uffici.
3. I dipendenti comunali non
possono compiere attività professionali, se non debitamente autorizzati da
parte dell’Amministrazione comunale.
Il Comune promuove e
realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento
delle strutture e l’adeguamento delle stesse alle norme di sicurezza e salute
di cui alla legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, la formazione,
la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
La disciplina del personale
è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi e
allo Statuto.
Responsabilità
disciplinare del personale
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
ovvero un apposito regolamento, disciplinerà
la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento,
la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio.
Il regolamento
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l’eventuale ricorso a
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine.
Le norme regolamentari per
il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all’Amministrazione devono stabilire :
la durata che, comunque, non
potrà essere superiore alla durata del programma ;
i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico ;
la natura privatistica del
rapporto.
L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità
obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e
civile compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici
che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del
Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve
essere effettuata previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di
gestione previste dalla legge e dal presente Statuto :
Per i servizi di gestione in
forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in
concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalenza
capitale locale ;
b) Per gli altri servizi la
comparazione, avverrà tra le gestioni in economia, la costituzione di
istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma
singola o quella associata mediante convenzione, unioni di Comuni, ovvero
Consorzio.
Nell’istituzione ed
organizzazione dei servizi, la cui disciplina viene demandata ai regolamenti,
devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazioni,
partecipazione, a tutela degli utenti.
Il Consiglio approva il
piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare :l’oggetto, le
dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa
valutazione comparativa per il suo servizio, le dotazioni patrimoniali e di
personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei
singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e
gestione.
L’assunzione di un nuovo
servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano
tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione
prescelta anche con riferimento all’ambito territoriale ottimale e agli altri
servizi gestiti dal Comune.
Il piano dei servizi
costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
La valutazione comparativa
deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di
associazione mediante convenzione, unione di Comuni e Consorzi, anche previo
accordo di programma.
In sede di prima
applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di
valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all’ambito
territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti
nella Legge e nello Statuto.
A seguito delle risultanze
rilevanti dall’atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative
volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i
principi, di formazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
Salvo che ciò risulti
possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell’Ente adibito a
servizi per i quali sia stata prescelta la forma indiretta deve essere
assegnato ai nuovi soggetti gestori e l’Ente dovrà conseguentemente
ridimensionare la propria dotazione organica.
La disposizione di cui al
precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali,
istituzioni e consorzi.
Qualunque sia la forma di
gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti
criteri di rapporto e forme di raccordo
fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del
pubblico interesse.
Il Comune gestisce in
economia i servizi per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una
azienda speciale.
Con apposite norme di
natura regolamentare il Consiglio
Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando
gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le
modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli
qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei
corrispettivi degli utenti e dei costi speciali assunti dal Comune.
Il Consiglio Comunale nel
rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di
aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico
e civile.
L’ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito Statuto e
da propri Regolamenti interni,
approvati questi ultimi dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.
Il Consiglio di
Amministrazione ed il Presidente sono nominati (dal Consiglio Comunale ) dal
Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio (fuori dal proprio
seno), tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale
e comprovate esperienze di Amministrazione.
Il Consiglio Comunale per
l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia
gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il
relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività
dell’istituzione, e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal
quale risultano : i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le
dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidati.
Il regolamento di cui al
precedente I comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e
l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio
dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le norme di
vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
Il regolamento può prevedere
il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a
collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
Gli indirizzi da assolvere
sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed
aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo
dell’istituzione.
Gli organi dell’istituzione
sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
Organi : Il Consiglio
di Amministrazione
Il Consiglio di
Amministrazione dell’istituzione è nominato dal Sindaco, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio, anche in rappresentanza dei soggetti
interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere
Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.
Il regolamento disciplina in
numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti per i componenti
la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento
dell’organico.
Il Consiglio di
Amministrazione provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere
generale previsti dal regolamento.
Il Presidente
dell’istituzione è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovata
esperienza di amministrazione.
Il Presidente rappresenta e
presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del
Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua
competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di
Amministrazione.
Il direttore
dell’istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento, egli dirige tutta
l’attività dell’istituzione, è il responsabile personale, garantisce la
funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare
l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Nomina Consigli
Amministrazione
Gli amministratori delle
aziende e delle istituzioni nominati, dal Sindaco, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio e sulla base di
documento, corredato dal curriculum di ogni candidato, che indica il programma
e gli obiettivi da raggiungere.
Il documento proposto,
sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere
presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
Il Presidente ed i singoli
componenti possono essere revocati, dal Sindaco, che provvede contestualmente
alla loro sostituzione sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio.
Per la gestione dei servizi
pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono
investimenti finanziari elevati ed organizzazioni imprenditoriali o che sono
utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio
Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente
capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati.
Il Consiglio Comunale
approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società
ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della
stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
Nelle società di cui al
primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante
l’attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e ove i servizi
da gestire abbiano interesse pluricomunale, e agli altri Comuni che fruiscono
degli stessi nonchè, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti
predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro
partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni
destinate ai servizi affidati alla società.
Nell’atto costitutivo e
nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio
d’amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell’art. 2458
del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.
1. Per la concessione dei
servizi a terzi, aziende speciali, istituzioni, società per azioni, decide il
Consiglio Comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.
Il Comune sviluppa rapporti
con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme
associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge, in relazione alle
attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da
raggiungere anche mediante Commissioni o altri organismi all’uopo nominati.